Fruizione Ferie Docenti Supplenti a T.D.
Le ferie rappresentano un diritto costituzionalmente garantito, finalizzato al recupero delle energie psicofisiche. Per il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (fino al 30/6 o fino al 31/8), esse sono irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa vigente.
Di seguito vengono riassunte le disposizioni normative di riferimento e le modalità operative per la corretta fruizione durante il periodo di validità dell'incarico.
1. Quadro Normativo di Riferimento
Le modalità di fruizione delle ferie per i docenti a tempo determinato sono disciplinate da importanti interventi normativi e contrattuali:
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Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013): Stabilisce che i docenti fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative). Durante l'anno, è consentita la fruizione di un massimo di 6 giornate lavorative, a condizione che sia possibile sostituire il personale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
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Art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (modificato dalla L. 228/2012): Prevede l'obbligatorietà della fruizione delle ferie senza possibilità di trattamenti economici sostitutivi (monetizzazione), introducendo specifiche tutele limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è effettivamente consentito goderne.
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CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 (Art. 38): Regola la monetizzazione delle ferie maturate e non godute per sole esigenze di servizio, consentendola esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti normativi.
2. Modalità e Periodi di Fruizione
I docenti con contratto a tempo determinato sono invitati a programmare e presentare tempestivamente istanza di fruizione delle ferie nei seguenti periodi:
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Durante la sospensione delle lezioni (festività natalizie, pasquali, carnevale, ponti scolastici).
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Nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate.
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Eventualmente, per un limite massimo di 6 giornate, durante il periodo di svolgimento delle lezioni (previo rispetto delle condizioni normative previste).
Importante:
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Contratti fino al 30/06: L'assenza di una domanda volontaria di fruizione non dà diritto all'indennità sostitutiva, eccezion fatta per la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni in cui è stato effettivamente possibile fruirne.
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Contratti fino al 31/08: Per questa categoria non si potrà procedere all'erogazione di alcuna indennità sostitutiva (salvo le eccezioni di legge), in quanto i periodi di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico sono ampiamente sufficienti a garantire il completo godimento delle ferie maturate.
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Le presenti disposizioni non si applicano al personale supplente breve e saltuario.
3. Eccezioni per la Monetizzazione all'Atto della Cessazione
In base alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL, le ferie non fruite all'atto della cessazione del servizio sono monetizzabili esclusivamente nei casi in cui l'impossibilità di goderne non sia imputabile o riconducibile al dipendente, quali:
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Decesso, malattia o infortunio;
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Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
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Congedo obbligatorio per maternità o paternità.
Ultima revisione il 03-09-2026
