Utilizzo delle Tecnologie Informatiche e dei Social Media (D.P.R. 81/2023)

In ottemperanza alle disposizioni introdotte dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 (regolamento recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013), si richiamano le regole fondamentali che il personale docente e ATA è tenuto a osservare nell'utilizzo degli strumenti informatici, degli account istituzionali e dei social media.

1. Utilizzo delle Tecnologie Informatiche e degli Account Istituzionali (Art. 11-bis)

  • Uso degli account istituzionali: L'utilizzo degli account di posta e degli strumenti istituzionali è consentito esclusivamente per fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili, senza compromettere in alcun modo la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione.

  • Posta elettronica personale: L'uso di caselle di posta privata per attività o comunicazioni di servizio deve essere di norma evitato, fatta eccezione per casi di forza maggiore in cui il dipendente non possa accedere all'account istituzionale.

  • Responsabilità e firme dei messaggi: Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e deve attenersi alle modalità di firma stabilite dall'amministrazione. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del mittente e indicare un recapito istituzionale di reperibilità.

  • Incombenze personali: È consentito l'uso degli strumenti informatici forniti dall'ente per assolvere a esigenze personali senza allontanarsi dalla sede di servizio, purché l'attività avvenga in tempi ristretti e senza pregiudicare i compiti istituzionali.

  • Divieti sui contenuti: È rigorosamente vietato l'invio di messaggi di posta elettronica (interni o esterni) che siano oltraggiosi, discriminatori o potenzialmente fonte di responsabilità per l'amministrazione.

2. Utilizzo dei Mezzi di Informazione e dei Social Media (Art. 11-ter)

  • Account social personali: Nell'uso dei propri profili social, il dipendente deve adottare ogni cautela affinché le proprie opinioni o giudizi su eventi, cose o persone non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

  • Tutela del decoro e dell'immagine: Il dipendente ha l'obbligo di astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'istituzione scolastica o della Pubblica Amministrazione in generale.

  • Canali di comunicazione istituzionale: Per garantire i necessari profili di riservatezza, le comunicazioni relative direttamente o indirettamente al servizio non devono svolgersi, di norma, attraverso conversazioni pubbliche su piattaforme digitali o social media, salvo i casi in cui l'uso risponda a specifiche esigenze istituzionali.

  • Divieto di divulgazione: Fatti salvi i casi previsti dalla legge (D.Lgs. 33/2013 e L. 241/1990), è vietato divulgare o diffondere documenti (anche istruttori) e informazioni di cui si ha disponibilità per ragioni d'ufficio, per scopi estranei al rapporto di lavoro.

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Allegati

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Ultima revisione il 03-09-2026